Scadenzario fiscale
Dettaglio adempimento
- Data scadenza:
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18 maggio 2020
- Tipologia:
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Versamenti - Ritenute
Descrizione
Versamento ritenute alla fonte su mensilità aggiuntive.Per i soggetti indicati all'art. 61, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro il 31 maggio 2020, ad eccezione dei soggetti indicati alla lettera b), per i quali il versamento, senza applicazione di sanzioni ed interessi, può essere effettuato entro l 30 giugno 2020. Per i soggetti indicati all'art. 18 del DL 23/2020 il versamento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
- Soggetti interessati
Sostituti d'imposta
- Modalità adempimento
Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
- Categorie contribuenti
- Società di capitali ed enti commerciali, SpA, Srl, Soc. Cooperative, Sapa, Enti pubblici e privati diversi dalle società
- Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie
Codici Tributo da utilizzare
- 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione
- 1601 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sicilia
- 1901 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Sardegna
- 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta
Scadenzario ufficiale fornito da
(ultimo aggiornamento: Lunedì 25 Ottobre 2021, Ore 19:19)